COVID-19: ulteriori restrizioni in Emilia-Romagna dal 14 novembre 2020
Il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza, la numero 216 del 12/11/2020 (vai al testo integrale) che introduce ulteriori restrizioni in tutta l’Emilia-Romagna. Restrizioni che vanno ad aggiungersi a quelle previste per le zone gialle, nelle quali ricade la nostra regione, disposte con il Dpcm del 3 novembre scorso. L’ordinanza entrerà in vigore a partire da sabato 14 novembre e resterà valida fino a giovedì 3 dicembre compreso. L’ordinanza è stata adottata in accordo con i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, d’intesa con il ministro alla Salute, Roberto Speranza, per limitare ulteriormente situazioni a rischio, spostamenti e assembramenti.
Ecco nel dettaglio le misure aggiuntive introdotte dalla Regione Emilia-Romagna:
Mascherina e distanziamento fisico
L’uso della mascherina è sempre obbligatorio al di fuori dell’abitazione, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
In caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la consumazione di cibo o bevande o per il fumo, deve essere assicurata la distanza interpersonale minima di un metro.
Attività sportiva e motoria
È consentita all’aperto, preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.
Non è consentita l’attività sportiva e motoria nelle strade e nelle piazze del centro storico della città, nonché nelle aree solitamente affollate.
Esercizi commerciali e vendita
L’accesso agli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, salvo per accompagnare persone non autosufficienti o minori di età inferiore a 14 anni.
Chiusi nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture, gli esercizi nei centri commerciali, nelle aree commerciali integrate e nei poli funzionali, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole.
Chiusi nei giorni festivi tutti i tipi di attività di commercio (fissi o su area pubblica) salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Sempre consentita e raccomandata la vendita con consegna a domicilio.
Somministrazione di alimenti e bevande
Nella fascia oraria dalle 15 alle 18 può essere svolta esclusivamente con consumazione da seduti (sia all’interno che all’esterno dei locali) su posti regolarmente collocati. Vietata la consumazione all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che nei posti a sedere degli esercizi e secondo le modalità di cui sopra.
Mercati e mercatini
Sono consentiti soltanto nei comuni dove sia adottato un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni minimali di sicurezza quali: perimetrazione per quelli all’aperto; varco di accesso separato da quello di uscita; sorveglianza e applicazione delle misure di mitigazione del rischio Covid-1. Vietati i mercatini degli hobbisti per la vendita o l’esposizione.
Sagre e Fiere
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi.
Scuole elementari, medie e formazione
Sospese nelle primarie e secondarie di primo grado (elementari e medie) le lezioni di educazione fisica, di canto e di strumenti a fiato. I corsi di formazione, organizzati da soggetti sia pubblici che privati, possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia.