Una tumulazione può essere rinunciata in qualsiasi momento sempreché non ricorrano gli elementi per la decadenza.
Il trasferimento di salme da un luogo all'altro dello stesso cimitero, il trasferimento fuori del territorio comunale, l'estumulazione della salma per fare luogo alla tumulazione di altra salma di famiglia ed il trasferimento forzoso per cause di pubblica utilità costituiscono rinuncia alla concessione.
Nel caso di sepoltura rinunciata o retrocessa prima della scadenza l'Amministrazione Comunale, a richiesta degli aventi diritto alla concessione, procede al rimborso come di seguito indicato:
1) per sepoltura rinunciata senza mai essere stata occupata:
- fino a cinque anni dalla data di decorrenza della concessione il 60% della tariffa in vigore;
2) per sepoltura rinunciata a causa di trasferimento od esumazione della salma:
- entro due anni dalla data di decorrenza della concessione 30% della tariffa in vigore.
Per causa di pubblica utilità è facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura o tumulazione, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando agli stessi altra analoga sepoltura per il tempo che intercorre alla scadenza della concessione.
Per cause di pubblica utilità , in caso di revoca di sepoltura privata, avello o celletta ossario, con diritto di perpetuità, è previsto l’indennizzo a scelta del concessionario:
1) per sepoltura privata:
a) in un numero di avelli/cellette ossario pari a metà del valore del terreno già occupato dalla tomba, valutato con la tariffa vigente;
b) liquidazione in denaro con la valutazione sopra indicata;
2) per avello/celletta ossario:
a) in altro avello/celletta ossario analogo;
b) liquidazione in denaro del valore del loculo, valutato con la tariffa vigente;
Per i casi di cui ai punti a) la concessione avrà la durata di anni 40 per gli avelli e di anni 40 per le cellette ossario.
L'Amministrazione Comunale deve revocare la concessione qualora nel sepolcro vengano accolte, a scopo di lucro, salme al di fuori di quelle che vi hanno diritto ai sensi dell'art. 90 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.
Provvedimento sostituibile con una dichiarazione dell'interessato
No
Categoria del servizio
A chi è rivolto
In caso di rinuncia: gli intestatari del contratto di concessione degli spazi cimiteriali
In caso di revoca: l'Ente comunale
In caso di rinuncia: gli intestatari del contratto di concessione degli spazi cimiteriali
- ricorso in opposizione: rivolto, in alcuni e limitati casi, alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, in genere entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto;
- ricorso gerarchico: proponibile, per gli atti non definitivi, avanti l’Autorità gerarchicamente superiore all'organo emanante, entro 30 giorni dalla notifica, pubblicazione o conoscenza dell'atto (facoltativamente al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: ammesso, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione o conoscenza dell'atto impugnato (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale)
Modalità di attivazione degli strumenti di tutela
presentazione del ricorso nei tempi e modalità di legge
Ulteriori informazioni
Note
Modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso: Domanda all'ufficio di competenza
Riferimenti normativi
•Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
•Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, art. 79, "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria"