IMU - Imposta Municipale Unica
Dal 1 gennaio 2020 l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, L. n° 160 del 27.12.2019, inoltre il Tributo Comunale sui servizi indivisibili (TASI) è stato abolito. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata IN ACCONTO è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’intero anno 2019.
Per l’anno 2020 sono confermate le scadenze di versamento così stabilite:
PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020
Si effettuano in 2 rate scadenti rispettivamente il 16 giugno (con possibilità di proroga al 30 settembre 2020 per emergenza COVID) e il 16 dicembre.
L'importo della rata varia in base alle aliquote deliberate dal Comune.
Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate," il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24"
AVVISO - Scadenza rata di acconto: 16 GIUGNO 2020
I contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 possono effettuare il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
A tale scopo, si allega il modulo:
ModuloAutocertificazione differimento versamento IMU 2020 Scarica il documento - formato pdf - 419 Kb
Si comunica che sulla base di quanto disposto dal Ministero delle finanze, con risoluzione n. 5/E dell’8 giugno 2020, la moratoria riguarda solo l’Imu di competenza comunale e non quella riservata allo Stato. Pertanto, l’Imu dovuta allo Stato, relativamente ai fabbricati di categoria catastale D (codice tributo 3925), dovrà essere versata entro il 16 giugno 2020, anche dai soggetti che hanno registrato difficoltà economiche. La quota Imu relativa ai fabbricati di categoria D di competenza comunale (codice tributo 3930), invece, potrà essere versata entro il 30 settembre 2020.
AVVISO - Esenzione IMU 2020 per il settore turistico
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
COMUNE DI FELINO: ALIQUOTE ED ESENZIONI
Comune di Felino - ALIQUOTE IMU / TASI anno 2020 (.pdf)
Comune di Felino - ALIQUOTE IMU / TASI anno 2019 (.pdf)
Comune di Felino - ELENCO DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI IMU (.pdf)
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:
- Utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
- Utilizzando l’apposito bollettino postale (da richiedere presso gli uffici postali);
- Utilizzando altre modalità di pagamento che verranno eventualmente messe a disposizione.
Nel caso di pagamento con modello F24 dovranno essere utilizzati i codici tributo IMU istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12 aprile 2012 e n° 33/E del 21 maggio 2013.
IN QUALI CASI E' DOVUTA
L'imposta municipale propria è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.
L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.
Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.")
In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.
TASI - Abolizione dal 01/01/2020
L’articolo 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha disposto l’abolizione della Tasi a far tempo dall’anno 2020 ed è stata istituita la nuova Imu.
Tale provvedimento normativo dispone che gli immobili già assoggettati a Tasi sino al 31/12/2019 siano sottoposti a Imu (Imposta municipale propria) regolata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019, a partire dal 1° gennaio 2020.
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