Bonus Facciate - Comune di Felino

Ambiente, Urbanistica e Territorio | Bonus Facciate - Comune di Felino

Bonus Facciate

BONUS FACCIATE


 

 

 

TABELLA DI ASSIMILAZIONE DEGLI AMBITI URBANISTICI INDIVIDUATI DAL PRG VIGENTE ALLE ZONE A E B DEFINITE DAL DM 2 APRILE 1968 N. 1444 E MODALITA’ DI RICHIESTA DELLA CERTIFICAZIONE

 

L’Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), prevede che per: “le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.[…]”

 

Si informa che il Comune di Felino con Deliberazione di CC n. 42 del  22/12/2020 ha disposto:

  • di approvare la tabella di assimilazione degli ambiti urbanistici individuati dal  PRG vigente alle zone A e B definite dal D.M 2 aprile 1968 n.1444, quale definizione degli ambiti urbanistici per la applicazione  della  detrazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
  • di integrare il regolamento edilizio vigente approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 19/06/2018 in conformità all’art. 5.2 del regolamento medesimo introducendo un nuovo articolo denominato art.  n. 1.3.6 – “certificato urbanistico ai soli fini dell’applicazione del c.d. Bonus Facciate previsto dalla Legge n. 160 del  27/12/2019 (Legge di bilancio 2020)”, che dispone le specifiche procedure per il rilascio della certificazione al fine dell’applicazione della legge  n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), c.d. “bonus facciate”.
     

Gli atti e documento richiamati vengono pubblicati in questa sezione insieme alla Tavola del Piano di Fabbricazione 1969 citata e presa a riferimento.
 

Viene inoltre  messo a disposizione l’ Elaborato Bonus Facciate per l’autonoma individuazione delle zone ai soli fini del Bonus Facciate, con le seguenti precisazioni:

- per le zone produttive individuate dal vigente PRG quali zone D1 e D5  che oggi mantengono un indice edificabile conforme al DM  l'assimilazione alla zona B ai sensi del DM 1444/68 sarà soddisfatta comunque solo per edifici produttivi esistenti all'entrata in vigore del D.M. medesimo e quindi già presenti nella zonizzazione della tavola del piano di fabbricazione del 1969;

- per le zone produttive D3 del vigente PRG, oltre alla condizione di cui sopra e quindi la presenza dell’edificio alla entrata in vigore del DM e quindi presente nella zonizzazione della tavola del piano di fabbricazione del 1969 all’interno di una zona produttiva occorrerà effettuare una approfondita  verifica degli indici di densità edilizia e di copertura previsti dal D.M. con riferimento alla superficie fondiaria o territoriale che ha dato origine all’edificazione.

 

L’elaborato è puramente indicativo e non costituisce certificazione, la quale può essere esclusivamente rilasciata dal Servizio urbanistica del Comune attraverso la richiesta presentata con l’apposita modulistica e secondo le  modalità in essa contenute.

 

LINK

SIT (Sistema informtivo territoriale) del Comune per l’individuazione delle zone del PRG

 


 

BONUS FACCIATE: Agevolazione fiscale denominata “Bonus facciate” – Indicazioni ai Comuni in merito all’individuazione degli immobili assoggettabili. (Art. 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160)


 

BONUS FACCIATE COS'E'

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.
Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

 

Documenti Allegati

Nota della Regione Emilia RomagnaArt. 1, comma 219, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Agevolazione fiscale denominata “Bonus facciate” – Indicazioni ai Comuni in merito all’individuazione degli immobili assoggettabili. 

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LINK

Agenzia delle Entrate - Bonus facciateCircolare 2/E

 

 

 

 

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