Contributo di costruzione - Comune di Felino

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Contributo di costruzione

 

Con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"). Con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 44 del 27/09/2019 il Comune di Felino ha recepito la nuova disciplina del contributo di costruzione, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con la DAL n. 186/2018 (il testo integrale è pubblicato tra gli allegati di questa pagina). La nuova disciplina è entrata in vigore il 17/10/2019, data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BURERT n°328).

 

Norme transitorie:

  • PdC, SCIA e CILA (e varianti sostanziali) presentate entro il 30 settembre 2019 (o prima dell’entrata in vigore del recepimento comunale se precedente) si applica la disciplina previgente, anche se il titolo è rilasciato o diviene efficace successivamente.
  • I lotti residui (inedificati) per i quali la convenzione urbanistica sia scaduta, nel caso di presentazione della domanda del titolo edilizio dopo il 1°ottobre (o dopo l’entrata in vigore del recepimento comunale se precedente), non si applica in toto la nuova disciplina ma si procede soltanto all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione con le nuove tabelle parametriche.
  • Per i piani attuativi convenzionati prima dell’entrata in vigore della DAL (avvenuta l’11 gennaio 2019), continua ad applicarsi la precedente disciplina, anche nel caso in cui il rilascio dei titoli edilizi avvenga dopo l’operatività della nuova disciplina. Pertanto, per i nuovi piani attuativi e per quelli convenzionati dopo l’11 gennaio, si applica la nuova disciplina, oppure la precedente disciplina comunale, se il titolo edilizio è presentato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
    Per principio generale, le varianti in corso d’opera (non sostanziali) e le proroghe dei titoli edilizi seguono la disciplina del titolo originario.

 

Chi ha titolo a presentare istanza di Permesso di Costruire (PDC), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Comunicazione di Inizio Lavori (CILA),  è tenuto a corrispondere, a seconda della tipologia d’intervento, il contributo di costruzione, composto da:

  • Oneri di Urbanizzazione primaria OU1
  • Oneri di Urbanizzazione secondaria OU2
  • Contributi D e S
  • Contributo straordinario CS
  • Quota del costo di costruzione QCC

 

Con la medesima deliberazione del Consiglio comunale n. 44/2019 sono state riviste anche le tariffe per il calcolo delle monetizzazioni delle aree per le dotazioni territoriali.

Il contributo di costruzione è calcolato dal progettista e, nel caso di SCIA o CILA la ricevuta di versamento costituisce documento essenziale ai fini della presentazione della pratica. Nel caso sia previsto un incremento di Carico Urbanistico, tale da comportare variazione alle dotazioni territoriali, è possibile monetizzare i relativi standard urbanistici, qualora non ne sia prevista la cessione. Per la determinazione del contributo di costruzione e il calcolo della monetizzazione standard sono a disposizione le tabelle e schemi pubblicate in allegato.

 

I pagamenti  dei diritti di segreteria, sanzioni, oblazioni, contributo di costruzione e monetizzazioni devono  essere effettuati utilizzando il sistema PagoPA con le modalità illustrate alla seguente pagina: Diritti di Segreteria

 

Il contributo di costruzione e le monetizzazioni possono essere rateizzati nel seguente modo:

  • corresponsione di una quota pari al 50% del contributo dovuto in corso d’opera, (50% al ritiro pdc o presentazione scia o della Comunicazione di inizio lavoro asseverata (CILA), ovvero prima dell’inizio dei lavori, in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito)
  • dovranno essere prestate le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di

pagamento dilazionato: polizza fideiussoria di tipo bancario o assicurativo con clausola di “pagamento a prima richiesta”

- il debito residuo rateizzato può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- 1/3 entro 12 mesi dal rilascio pdc o presentazione scia o CILA

- 1/3 entro 24 mesi dal rilascio pdc o presentazione scia o CILA

- 1/3 entro 36 mesi dal rilascio pdc o presentazione scia o CILA

Il debito residuo dovrà comunque essere versato alla data di ultimazione dei lavori.

La rateizzazione è ammessa per importi superiori ad € 3.000,00   

 

Riferimenti normativi e strumenti di disciplina:

  • deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/09/2019
  • deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 186 del 20/12/2018

 

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