IMU - Comune di Felino

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IMU

 

IMU - Imposta Municipale Unica

 

Per l’anno 2023 sono confermate le scadenze di versamento così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2023

SECONDA RATA A SALDO: 18 DICEMBRE 2023


Si effettuano in 2 rate scadenti rispettivamente il 16 giugno  e il 18 dicembre.

L'importo della rata varia in base alle aliquote deliberate dal Comune.

Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate," il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24"


 

COMUNE DI FELINO: ALIQUOTE ED ESENZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Felino - ALIQUOTE IMU anno 2023 (.pdf)

 

 

 Comune di Felino - ALIQUOTE IMU anno 2022 (.pdf)

 

Comune di Felino - ELENCO DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI IMU (.pdf)

 

 

DICHIARAZIONE IMU 


Con la dichiarazione IMU il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

  • Le variazioni intervenute nel corso del 2021 dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2022
  • Le variazioni intervenute nel corso del 2022 dovranno essere dichiarate entro il 30 giugno 2023

 

La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.


Modello Dichiarazione IMU


Istruzioni per la compilazione


 

MODALITÀ DI PAGAMENTO


Il versamento dell’imposta dovuta per il corrente anno può essere effettuato:

  • Utilizzando il modello F24 che è esente da commissioni per l’operazione di versamento;
  • Per i residenti all'estero che non sono in possesso di un cc in Italia, contattare l'Ufficio per informazioni sulle altre modalità di pagamento.

Nel caso di pagamento con modello F24 dovranno essere utilizzati i codici tributo IMU istituiti con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 12 aprile 2012 e n° 33/E del 21 maggio 2013.
 

IN QUALI CASI E' DOVUTA

 

L’IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l’IMU è stata integra nella IUC (imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”).

 

Dal 2016 entra in vigore la Legge. 208/2015 (Legge di stabilità) introducendo:

 

Nuova disciplina del comodato gratuito a parenti entro il primo grado

A decorrere dal 01/01/2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di categoria A/1, A/8, A/9, concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

  • Il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia oltre alla propria abitazione principale (nello stesso Comune) non classificata in A/1, A/8, A/9;
  • Il comodato deve essere registrato;

 

Nuova disciplina terreni agricoli

A decorrere dal 01/01/2016 viene ripristinato il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/2013, ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (vedi file in allegato).

L’esenzione IMU viene estesa inoltre ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

Nuova disciplina delle locazioni a canone concordato (legge n. 431/98)

A decorrere dal 01/01/2016 per gli immobili locati a canone concordato, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.

 

NUOVA IMU 2020

La legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ) ha introdotto importanti novità per i tributi locali, eliminando il precedente assetto della IUC che comprendeva le tre componenti tributarie IMU – TASI – TARI, con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.

L’art. 1, comma 739, della legge n. 160 del 2019, prevede l’applicazione dell’Imu in tutti i comuni del territorio nazionale. Il comma 740 della medesima legge individua il presupposto dell’imposta nel possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il presupposto dell’Imu è il “possesso” di qualunque immobile, intendendosi per tale il fabbricato, l’area fabbricabile e il terreno. Per possessore si intende il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Tra i soggetti passivi vi è anche il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

 

CODICI TRIBUTO


I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

 

  • Codice Comune di Felino: D526
  • 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
  • 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
  • 3914 IMU per i terreni – COMUNE;
  • 3916 IMU per aree fabbricabili – COMUNE;
  • 3918 IMU per altri fabbricati – COMUNE;
  • 3925 IMU  per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
  • 3930 IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE;

 

Il modello F24 può essere utilizzato anche per versare contestualmente l’imposta di immobili ubicati in comuni diversi.

 
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